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La Causa di Beatificazione e di
Canonizzazione
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Storia
•
Natura della Beatificazione e della Canonizzazione
•
Infallibilità Papale e Canonizzazione
• L’attuale procedura nelle cause di Beatificazione
e Canonizzazione
- La beatificazione dei Confessori
- La beatificazione dei Martiri
- La Canonizzazione di Confessori o di Martiri
• Costituzione Apostolica Divinus Perfectionis
Magister circa la nuova legislazione per le Cause dei Santi
(Giovanni Paolo II - 25 gennaio 1983)
• Norme
da osservarsi
nelle Inchieste
Diocesane nelle
Cause dei
Santi
(della
Sacra Congregazione per le Cause dei Santi - 7 febbraio 1983)
STORIA
Secondo alcuni scrittori l'origine della beatificazione e della
canonizza-zione nella Chiesa Cattolica si deve far risalire all'antica e
pagana apoteosi, cioè la deificazione, l'esaltazione di uomini al
rango di dei, la consacrazio-ne a divinità di eroi o capi, come premio
per il loro coraggio o per altri grandi meriti, un fenomeno strettamente
legato al culto universale dei morti nella storia di tutti i popoli
primitivi. Nella sua classica opera sull'ar-gomento (De Servorum Dei
Beatificatione et Beatorum Canonizatione) Papa Benedetto XIV
(1675-1758) esamina e rifiuta subito dall'inizio questa visione. Egli
mostra così bene le differenze sostanziali tra di esse, che nessuna
persona che ragioni rettamente può da allora confondere le due
istituzioni o far derivare una dall'altra. Materia riservata agli
storici è determinare coloro che furono elavati all'onore dell'apoteosi,
su che basi, e con l'autorità di chi; non meno chiaro è il significato
che a ciò veniva attribuito. Spesso il decreto era emanato in base
all'affermazione di una singola persona (probabilmente corrotta con
denaro o solleticata con pro-messe, e con l'intento di fissare l'inganno
in modo più sicuro nelle menti di un popolo già superstizioso) che
mentre il corpo della nuova divinità era bruciato, un aquila, se si
trattava di imperatori, o un pavone (l'uccello sa-cro a Giunone), se si
trattava delle loro consorti, era stata vista portare in cielo lo
spirito del defunto (Livio, Historia Romae, I, xvi; Erodiano,
Historia Romae, IV, ii, iii). L'apoteosi era riservata alla gran
parte dei membri della famiglia imperiale, di cui era esclusivo
privilegio. Nessuna importanza veniva data alle virtù o a rimarchevoli
successi. Si faceva spesso ricorso a tale forma di deificazione per
distrarre l'odio popolare dalla crudeltà degli imperatori. Si dice che
Romolo fu deificato dai senatori che lo avevano uc-ciso; Poppea ottenne
la propria apoteosi dal suo amante imperiale, Nero-ne, dopo che egli
l'aveva uccisa a forza di calci; Geta ricevette tale onore da suo
fratello Caracalla, che lo aveva eliminato per gelosia.
La Canonizzazione nella Chiesa Cattolica è tutta un'altra realtà.
La Chiesa Cattolica canonizza o beatifica coloro le cui vite sono state
segnate dall'esercizio di virtù eroiche, e soltanto dopo che ciò è stato
provato dalla diffusa reputazione di santità e con argomenti decisivi.
La differenza capi-tale, comunque, risiede nel significato del termine
canonizzazione, in quanto la Chiesa vede nei santi nulla più che degli
amici e servi di Dio, le cui sante vite li hanno resi degni del Suo
speciale amore. Essa non preten-de di farne degli dei (cf. Eusebio
Emiseno, Serm. de S. Rom. M.; Agostino, De Civitate Dei,
XXII, x; Cirillo Alessandrino, Contra Jul., lib. VI; Cipriano,
De Exhortat. martyr.; Conc. Nic., II, act. 3).
Le vere origini della canonizzazione e della beatificazione devono
es-sere ricercate nella dottrina cattolica del culto (cultus),
invocazione, e inter-cessione dei santi. Come insegna Sant'Agostino (Quaest.
in Heptateuch., lib. II, n. 94; Contra Faustum, lib. XX, xxi),
i Cattolici, mentre danno a Dio solo l'adorazione strettamente detta,
onorano i santi per i divini doni soprannaturali che hanno fatto loro
meritare la vita eterna, e attraverso i quali regnano con Dio nella
patria celeste come Suoi figli prediletti e servi fedeli. In altre
parole, i Cattolici onorano Dio nei suoi santi come amore-vole
distributore di doni soprannaturali. Il culto di latria (latreia),
o stretta adorazione, è dato a Dio solo; il culto di dulia (douleia),
o onore e umile riverenza, è riservato ai santi; il culto di iperdulia (hyperdouleia),
una più alta forma di dulia, appartiene, tenuto conto della sua maggiore
eminen-za, alla Beata Vergine Maria. La Chiesa (Aug., Contra Faustum,
XX, xxi, 21; cf. De Civit. Dei, XXII, x) erige i suoi altari a
Dio solo, sebbene in onore e memoria dei santi e dei martiri. Vi è un
fondamento biblico per tale culto nei passi in cui si è invitati a
venerare gli angeli (Es, xxiii, 20 ss; Gs, v, 13 ss; Dan, viii, 15 ss;
x, 4 ss; Lc, ii, 9 ss; At, xii, 7 ss; Ap, v, 11 ss; vii, 1 ss; Mt, xviii,
10; ecc.), dai quali i santi non sono dissimili, in quando partecipi
dell'amicizia di Dio. E se San Paolo supplica i fratelli (Rom., xv, 30;
II Cor., i, 11; Col., iv, 3; Ephes., vi, 18, 19) ad aiutarlo con le loro
preghiere per lui a Dio, si deve a maggior ragione ritenere che si può
essere aiutati dalle preghiere dei santi, e implorare la loro
intercessione con umiltà. Se si possono supplicare coloro che vivono
ancora sulla terra, perché non coloro che vivono in cielo?
Si obietta che l'invocazione dei santi si oppone all'unica
mediazione di Gesù Cristo. C'è invero "un solo mediatore tra Dio e
l'uomo, l'uomo Cristo Gesù". Ma Egli è nostro mediatore nella Sua
qualità di nostro comune Redentore; Egli non è il solo nostro
intercessore o avvocato, o il nostro solo mediatore per mezzo della
supplica. Nell'undicesima sessione del Concilio di Calcedonia (451) si
trova che i Padri esclamano: "Flaviano vive dopo la morte! Possa il
Martire pregare per noi!". Se si accetta questa dottrina del culto dei
santi, di cui ci sono innumerevoli prove negli scritti dei Padri e nelle
liturgie delle Chiese Orientali ed Occidentali, non ci si dovrà
meravigliare dell'amorevole cura con cui la Chiesa si impegnò a scrivere
delle sofferenze dei primi martiri, a inviare questi resoconti da
un'assemblea di fedeli all'altra, e a promuovere la venerazione dei
martiri.
Basti un solo esempio. Nella lettera enciclica della Chiesa di
Smirne (Eus., Hist. Eccl., IV, xxiii) si trova menzione della
celebrazione liturgica del giorno in cui San Policarpo patì il martirio
(23 Febbraio 155); e le parole del passo esprimono esattamente il fine
principale che la Chiesa persegue nella celebrazione di tali
anniversari:
Alla fine abbiamo raccolto le sue ossa, che sono per noi più
preziose di gemme inestimabili e più pure dell'oro, e le abbiamo messe a
riposare dove era adatto che dovessero giacere. E se ci sarà possibile
riunirci ancora, possa Dio concederci di celebrare la ricorrenza del suo
martirio con gioia, in modo da fare memoria di coloro che hanno lottato
nel glorioso combattimento, e in modo da istruire e rafforzare con il
suo esempio, coloro che verranno dopo di noi.
Tale celebrazione dell'anniversario e venerazione dei martiri era
un servizio di ringraziamento e di felicitazione, un segno e una prova
della gioa di coloro che a ciò si impegnavano (Muratori, De Paradiso,
x), e la sua generale diffusione spiega perché Tertulliano, sebbene
asserisca con i Chiliasti che il giusto morto otterrà gloria eterna
soltanto dopo la generale resurrezione della carne, ammette un'eccezione
per i martiri (De Resurrec-tione Carnis, xliii.
Deve essere evidente, tuttavia, che mentre la certezza morale
privata della loro santità e possesso della gloria celeste può bastare
per la venerazione privata del santi, non può bastare per gli atti
pubblici e comuni di questo tipo. Nessun membro di un corpo sociale può,
indipen-dentemente dalla sua autorità, effettuare un atto proprio di
quel corpo. Segue naturalmente che per la venerazione pubblica dei santi
è stata costantemente richiesta l'autorità ecclesiastica dei pastori e
dei capi della Chiesa. La Chiesa, in effetti, ha avuto a cuore l'onore
dei martiri, ma essa non ha perciò indiscriminatamente concesso onori
liturgici a tutti coloro che sono morti per la Fede. San Optato di
Mileve, che scrisse alla fine del quarto secolo, narra (De Schism,
Donat., I, xvi, in P.l., in XI, in 916-917) di una certa nobildonna,
Lucilla, che fu ripresa da Ceciliano, Arcidiacono di Cartagine, per aver
baciato prima della Santa Comunione le ossa di un tale che o non era
martire o il cui diritto a tale titolo non era provato.
La decisione riguardo all'esser morto il martire per la sua fede in
Cristo, e la conseguente concessione del culto, originariamente spettava
al vescovo del luogo in cui egli aveva sostenuto la sua testimonianza.
Il vescovo indagava sul motivo della sua morte e, se scopriva che era
morto da martire, inviava il suo nome con un resoconto del suo martirio
alle altre chiese, specialmente quelle vicine, in modo che, nel caso di
approvazione da parte dei loro rispettivi vescovi, il culto del martire
potesse estendersi anche alle loro chiese, e in modo che il fedele, come
si legge di Sant'Ignazio negli "Atti" del suo martirio (Ruinart, acta
Sincera Martyrum, 19), "possa stare in comunione con il generoso martire
di Cristo (generoso Christi martyri communicarent)". I martiri la
cui causa, si potrebbe dire, era stata discussa, e la fama del loro
martirio era stata confermata, erano riconosciuti come martiri approvati
(vindicati). Per quanto concerne il termine esso probabilmente
non è antecedente al quarto secolo, quando venne introdotto nella Chiesa
a Cartagine; ma il fatto è certamente più antico. Nei primi tempi,
quindi, questo culto dei santi era del tutto locale e passò da una
chiesa all'altra con il permesso dei loro vescovi. Ciò risulta evidente
dal fatto che in nessuno degli antichi cimiteri cristiani si sono
ritrovate delle pitture di martiri tranne di quelli che avevano sofferto
in quelle vicinanze. Ciò spiega anche la quasi universale venerazione
tributata molto rapidamente ad alcuni martiri, per esempio, San Lorenzo,
San Cipriano di Cartagine, Papa San Sisto di Roma [Duchesne, Origines
du culte chrétien (Parigi, 1903), 284].
Il culto dei confessori - di quelli, cioè, che sono morti
pacificamente dopo una vita di virtù eroica - non è tanto antico quanto
quello del martiri. Il termine stesso riceve un significato differente
dopo i primi tempi cristia-ni. All'inizio era concesso a coloro che
avevano confessato Cristo durante degli interrogatori alla presenza di
nemici della Fede (Baronius, nelle sue note a Ro. Mart., 1
Gennaio, D), o, come Papa Benedetto XIV spiega (op, cit., II, c. ii, n.
6), a coloro che erano morti pacificamente dopo aver confessato la Fede
davanti ai tiranni o ad altri nemici della religione Cri-stiana, ed
avevano subito torture o avevano sofferto altre punizioni di qualsiasi
natura. In seguito, i confessori furono coloro che aveva vissuto una
vita santa e la avevano terminata con una morte santa nella pace
Cristiana. È in questo senso che ora si parla del culto tributato ai
confessori.
Fu nel quarto secolo, come è ritenuto comunemente, che ai
confessori furono per la prima volta dati onori ecclesiali pubblici,
sebbene fosseroso occasionalmente elogiati in termini ardenti dai primi
Padri, e sebbene da San Cipriano è dichiarato che un'abbondante
ricompensa (multiplex coro-na) spetta loro (De Zelo et Livore,
col. 509; cf. Innoc. III, De Myst. Miss., III, x; Benedetto XIV,
op. cit., I, v, n. 3 ss; Bellarmino, De Missa, II, xx, n. 5).
Ancora Bellarmino si dice incerto sul momento in cui i confessori hanno
cominciato ad essere oggetto del culto, e asserice che non sia avvenuto
prima dell'800, quando le feste dei Santi Martino e Remigio si trovano
nel catalogo delle feste elaborate dal Concilio di Mainz. Questa
opinione di Innocenzo III e Benedetto XIV è confermata dall'approvazione
implicita di San Gregorio Magno (Dial., I, xiv, and III, xv) e da
fatti ben attestati; in Oriente, per esempio, Ilario (Sozomen,
III, xiv, e VIII, xix), Ephrem (Greg. Nyss., Orat. in laud. S. Ephrem),
e altri confessori erano onorati pubblica-mente nel quarto secolo; e, in
Occidente, San Martino di Tours, come è raccolto chiaramente nei più
antichi Breviari e nel Messale Mozarabico (Bona, Rer. Lit., II,
xii, no. 3), e Sant'Ilario di Poitiers, come può essere mostrato dal
Messale assai antico conosciuto come "Missale Francorum", erano oggetto
di un tale culto nello stesso secolo (Martigny, Dictionnaire des
antiquités chrétiennes, s.v. Confesseurs).
Il motivo di questa venerazione risiede, senza dubbio, nella
rassomi-glianza delle vite piene di rinunce ed eroicamente virtuose dei
confessori alle sofferenze dei martiri; tali vite hanno potuto davvero
essere chiamate martíri prolungati. Naturalmente, quindi, tale onore fu
dapprima riservato agli asceti (Duchesne, op. cit., 284) e soltanto in
seguito a coloro che le cui vite rassimigliavano all'esistenza davvero
penitenziale e straordinaria degli asceti. Ciò è talmente vero che i
confessori stessi sono spesso chia-mati martiri. San Gregorio Nazianzeno
chiama martire San Basilio (Orat. de laud., P.L., XXXVI, 602); San
Giovanni Crisostomo applica lo stesso titolo a Eustachio di Antiochia (Opp.
II, 606); San Paolino di Nola scrive di San Felice di Nola che ha
guadagnato gli onori celesti, sine sanguine martyr ("martire
senza sangue" - Poem., XIV, Carm. III, v, 4); San Gregorio
Ma-gno designa Zeno di Verona come martire (Dial. III. xix), e Metronio
dà a San Roterio lo stesso titolo (Acta SS., II, 11 Maggio, 306).
Più tardi, i nomi dei confessori furono inseriti nei dittici, e fu loro
riservato il dovuto rispet-to. Le loro tombe erano onorate (Martigny,
loc. cit.) con lo stesso titolo (martyria) di quelle del martiri.
Restò vero, tuttavia, in ogni periodo che non era lecito venerare dei
confessori senza il permesso dell'autorità ecclesiastica, così come lo
era stato per venerare dei martiri (Benedetto XIV, loc. cit., vi).
Si è visto che per molti secoli i vescovi, in alcuni luoghi
soltanto i primati ed i patriarchi (August., Brevic. Collat. cum
Donatistis, III, xiii, n. 25 in P.L., XLIII, 628), potevano
concedere ai martiri e ai confessori l'onore ecclesiale pubblico; tale
onore, tuttavia, fu sempre soltanto decretato per il territorio locale
sul quale il concedente aveva giurisdizione. Eppure, era soltanto
l'accettazione del culto da parte del Vescovo di Roma che lo rendeva
universale, poiché lui soltanto poteva dare permessi o comandi nella
Chiesa Universale [Gonzalez Tellez, Comm. Perpet.
in singulos textus libr. Decr. (III, xlv),
in cap. i, De reliquiis et vener. Sanct.].
Tuttavia, ci furo-no abusi in questa forma di disciplina, dovuti tanto
alle sconsideratezze del fervore popolare quanto alla mancanza di cura
di alcuni vescovi nell'in-dagare sulle vite di colore che consentivano
di essere onorati come santi. Verso la fine dell'undicesimo secolo i
papi ritennero necessario limitare l'autorità episcopale su questo
punto, e decretarono che le virtù e i mira-coli di persone proposte per
la venerazione pubblica avrebbero dovuto es-sere esaminati durante i
concili, più particolarmente durante i concili gene-rali. Papa Urbano II,
Papa Calisto II e Papa Eugenio III seguirono questa linea di condotta.
Accadde, perfino dopo questi decreti, che "alcuni, se-guendo il modo dei
pagani e ingannati dall'inganno del maligno, hanno venerato come santo
un uomo che era stato ucciso mentre era ubriaco". Papa Alessandro III
(1159-81) colse l'occasione per proibire la sua vene-razione con queste
parole: "Per il futuro non si presuma di tributargli reverenza, poiché,
perfino se dei miracoli fossero operati per suo tramite, ciò non
permetterebbe di reverirlo come santo a meno che non vi sia
l'autorizzazione della Chiesa Romana" (c. i, tit. cit., X. III, xlv). I
teologi non concordano per quanto concerne l'assoluta importanza di
questo decreto. O venne promulgata una nuova legge (Bellarmino, De
Eccles. Triumph., I, viii), nel qual caso il papa poi per la prima
volta si riservò il diritto di beatificazione, o venne confermata una
legge preesistente. Poichè il decreto non pose fine a tutta la
controversia, ed alcuni vescovi non gli obbedirono per quanto concerneva
la beatificazione (diritto che essi certamente avevano posseduto fino ad
allora), Urbano VII pubblicò, nel 1634, una Bolla che mise fine a tutta
la discussione riservando esclusi-vamente alla Santa Sede non soltanto
il suo antico diritto di canonizzazio-ne, ma anche quello di
beatificazione.
NATURA DELLA BEATIFICAZIONE E DELLA CANONIZZAZIONE
Prima di trattare dell'attuale procedura delle cause di
beatificazione e di canonizzazione, è opportuno definire questi stessi
termini precisamente e brevemente alla luce delle precedenti
considerazioni.
La canonizzazione, generalmente parlando, è un decreto che riguarda
la venerazione ecclesiale pubblica di un individuo. Tale venerazione
comunque può essere permissiva o precettiva, universale o locale. Se il
decreto contiene una prescrizione, ed è universale nel senso che lega
l'intera Chiesa, si tratta di un decreto di canonizzazione; se invece
per-mette soltanto tale culto, o se lega sotto prescrizione ma non
riguardo a tutta la Chiesa, si tratta di un decreto di beatificazione.
Nell'antica disciplina della Chiesa, probabilmente addirittura sino
al tempo di Papa Alessandro III (†1181), in molte diocesi i vescovi
potevano concedere che una pubblica venerazione fosse tributata a dei
santi, e tali decreti episcopali non erano soltanto permissivi, ma, ci
sembra, precettivi. Tali decreti, comunque, non potevano prescrivere
l'onore universale; l'ef-fetto di un atto episcopale di tale tipo era
equivalente alla nostra moderna beatificazione: In tali casi non c'era,
propriamente parlando, nessuna canonizzazione, tranne che con il
consenso del Papa che estendeva il culto in questione, implicitamente o
esplicitamente, e che lo imponeva con una prescrizione a tutta la
chiesa. Nella più recente disciplina la beatificazione è un permesso a
venerare, concesso dal Romano Pontefice con restrizione a certi luoghi e
a certe pratiche liturgiche. Così alla persona nota come Beato (cioè
Beatificato) non è lecito tributare pubblica reverenza al di fuori del
luogo per il quale il permesso è concesso, o recitare un ufficio in suo
onore, o celebrare la Messa con preghiere che si riferiscono a lui,
tranne che non si sia concesso uno speciale indulto; ugualmente, altre
forme di onore sono state interdette. La canonizzazione è una
prescrizione del Ro-mano Pontefice che ordina che la venerazione
pubblica sia tributata a un individuo nella Chiesa Universale.
Riassumendo, la beatificazione, nella presente disciplina, differisce
dalla canonizzazione in questo: che la prima implica (1) un permesso a
venerare ristretto localmente, non universale, che è (2) un mero
permesso, e non un precetto; mentre la canonizzazione implica un
precetto universale.
In casi eccezionali uno elemento o l'altro di tale distinzione può
man-care; così Papa Alessandro III non soltanto permise ma ordinò il
culto pubblico del Beato Guglielmo di Malavalle nella Diocesi di
Grosseto, è la sua decisione fu confermata da Papa Innocenzo III
(1160-1216); Papa Leone X (1475-1521) agì allo stesso modo riguardo al
Beato Osanna per la città e il distretto di Mantova; così anche Papa
Clemente IX (1600-1669) riguardo alla Beata Rosa da Lima, quando la
scelse quale patrona principale di Lima e del Perù; e Clemente X
(1590-1676), proclamandola patrona di tutta l'America, le filippine e le
Indie. Clemente X scelse anche il Beato Stanislao Kostka come patrono
della polonia, della Lituania e del-le province alleate. Ancora,
riguardo all'universalità, Sisto IV (1414-1484) permise il culto del
Beato Giovanni Boni nella Chiesa Universale. In tutti questi esempi ci
fu soltanto una beatificazione. Il culto della Beata Santa Rosa da Lima,
è vero, era generale ed obbligatorio per l'America, ma, mancando la
completa obbligatoria universalità, non era strettamente par-lando una
canonizzazione (Benedetto XIV, op. sit., I, xxxix).
La canonizzazione, perciò, crea un culto che è universale ed
obbligato-rio. Ma nell'imporre quest'obbligo il Papa può usare, ed in
effetti usa, uno di questi due metodi, ognuno dei quali costituisce una
nuova specie di canonizzazione, cioè la canonizzazione formale e la
canonizzazione equi-valente. La canonizzazione formale si ha quando il
culto è prescritto con una decisione esplicita e definitiva, dopo un
adeguato processo giudiziale e le cerimonie usuali in tali casi. La
canonizzazione equivalente si ha quando il Papa, omettendo il processo
giudiziale e le cerimonie, proclama qualcuno servo di Dio per essere
venerato nella Chiesa Universale; questo accade quando un tale santo è
stato dai tempi antichi oggetto di venera-zione, quando le sue virtù
eroiche (o martirio) e i suoi miracoli sono ripor-tati da storici
affidabili, e la fama della sua miracolosa intercessione è ininterrotta.
Molti esempi di tale canonizzazione si trovano in Benedetto XIV; per
esempio, i Santi Romualdo, Norberto, Bruno, Pietro Nolasco, Rai-mondo
Nonnato, Giovanni di Matha, Felice di Valois, la Regina Margaret di
Scozia, il Re Stefano d'Ungheria, Venceslao Duca di Boemia, e Papa
Gre-gorio VII. Tali esempi offrono una buona prova della prudenza con
cui la Chiesa Romana procede in queste canonizzazioni equivalenti. San
Romualdo non fu canonizzato che 439 anni dopo la sua morte, e tale onore
pervenne a lui molto prima che a tutti gli altri sopra menzionati. Si
può aggiungere che la canonizzazione equivalente consiste usualmente nel
prescrivere da parte del Papa un Ufficio e una Messa in onore del
san-to, e che il solo comparire nell'elenco del Martirologio Romano non
implica in alcun modo questo onore (Benedetto XIV, l, c., xliii, n. 14).
INFALLIBILITÀ PAPALE E CANONIZZAZIONE
Nell'emettere un decreto di canonizzazione il Papa è infallibile?
La maggior parte dei teologi risponde affermativamente. È l'opinione di
Sant'Antonino, Melchior Cano, Suarez, Bellarmino, Bañez, Vasquez, e, fra
i canonisti, Gonzales Tellez, Fagnanus, Schmalzgrüber, Barbosa,
Reiffen-stül, Covarruvias (Variar. resol., I, x, n. 13), Albitius
(De Inconstantiâ in fide, xi, n. 205), Petra (Comm. in Const.
Apost., I, nelle note a Const. I, Alex., III, n. 17 ss), Giovanni di
S. Tommaso (su II-II, Q. I, disp. 9, a. 2), Silve-stro (Summa, s.
v. Canonizatio), Del Bene (De Officio Inquisit. II, dub. 253), e
molti altri. In Quodlib. IX, a. 16, S. Tommaso says: "Poichè
l'onore che tributiamo ai santi è in un certo senso una professione di
fede, ossia cre-dere nella gloria dei santi [quâ sanctorum gloriam
credimus] dobbiamo devo-tamente credere che in tale materia anche il
giudizio della Chiesa non è soggetto ad errore". Queste parole di S.
Tommaso, come è evidente dalle autorità appena citate, che favoriscono
tutte una infallibilità positiva, sono state interpretate dalla sua
scuola in favore della infallibilità papale nella questione della
canonizzazione, e questa interpretazione è sostenuta da molti altri
passi ancora in Quodlibet. Questa infallibilità comunque, secondo
i santi dottori, è solo un punto di pia credenza. I teologi generalmente
so-no d'accordo per quanto concerne la infallibilità papale nella
questione della canonizzazione, ma non lo sono sulla qualità della
certezza dovuta al decreto papale in tale materia. Secondo l'opinione di
alcuni è questione di fede (Arriaga, De fide, disp. 9, p. 5, n.
27); altri sostengono che rifiutare l'assenso a un tale giudizio della
Santa Sede sarebbe sia empio che temerario, come Suarez (De fide,
disp. 5 p. 8, n. 8); molti altri (e questa è l'opinione generale)
sostengono che un tale pronunciamento deve essere teologicamente certo,
non essendo di Fede Divina poiché il suo contenuto non è stato
immediatamente rivelato, né di Fede ecclesiale non essendo stato finora
definito dalla Chiesa.
Qual è l'oggetto del giudizio infallibile del Papa? Egli definisce
che la persona canonizzata è in cielo o soltanto che egli ha praticato
le virtù cristiane in grado eroico? Mai, ci sembra, tale questione è
stata discussa; ma a nostro avviso non è definito altro che quella
persona canonizzata è in cielo. La formula usata nell'atto di
canonizzazione non contiene nulla più di ciò:
"In onore di . . . decretiamo e definiamo che il Beato N. è un
Santo, e inscriviamo il suo nome nell'elenco dei santi, e ordiniamo che
la sua memoria sia devotamente e piamente celebrata ogni anno il . . .
giorno di . . . la sua festa".
(Ad honorem . . . beatum N. Sanctum esse decernimus et definimus ac
san-ctorum catalogo adscribimus statuentes ab ecclesiâ universali illius
memoriam quolibet anno, die ejus natali . . . piâ devotione recoli
debere.)
Non si fa accenno alla virtù eroica in questa formula; d'altra
parte, la santità non implica necessariamente l'esercizio della virtù
eroica, poiché una persona che fino ad ora non ha praticato la virtù
eroica potrebbe, per mezzo di un atto eroico transitorio in cui offre la
sua vita per Cristo, aver giustamente meritato di essere considerato
santo. Questa opinione sem-bra del tutto la più certa se si riflette sul
fatto che tutti gli argomenti dei teologi riguardo alla infallibilità
papale nella canonizzazione dei santi sono basati sul fatto che in tali
occazioni i Papi credono ed affermano che la decisione che essi rendono
pubblica è infallibile (Pesch, Prael. Dogm., I, 552). Questo
accordo generale dei teologi sulla infallibilità papale nella
canonizzazione non deve essere esteso alla beatificazione, non essendo
sostenibile l'insegnamento contrario del commentario canonico noto come
"Glossa" [in cap. un. de reliquiis et venerat. SS. (III, 22) in
6; Innocent., Comm. in quinque Decretalium libros, tit. de reliquiis,
etc., n. 4; Ostiensis in eumd. tit. n. 10; Felini, cap. lii,
De testibus, etc., X (II, 20); Caietani, tract. De
indulgentiis adversus Lutherum ad Julium Mediceum; Augustini de
Ancona, seu Triumphi, De potestate eccl., Q. xiv, a. 4). I
canonisti e i teologi in genere negano il carattere di infallibilità ai
decreti di beatificazione, sia formale che equivalente, poiché esso è
sempre un permesso mai un comando; se da un lato conduce alla
canonizzazione, non è l'ultima tap-pa. Inoltre, nella maggior parte dei
casi, il culto permesso dalla beatifica-zione, è ristretto a determinate
regioni, città, o corpi religiosi (Benedetto XIV, op. cit., I,
xlii). Alcuni, comunque, hanno avuto un'opinione differente (Arriaga,
Theol., V, disp. 7, p. 6; Amicus, Theol., IV, disp. 7, p.4,
n. 98; Turrianus su II-II, V, disp. 17, n. 6; Del Bene, De S.
Inquisit. II, dub. 254).
L’ATTUALE PROCEDURA NELLE CAUSE DI
BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE
In primo luogo si deve distinguere fra le cause di martiri da
quelle di confessori o di vergini, poiché il metodo seguito non è del
tutto identico in entrambi i casi
La beatificazione dei Confessori
Per assicurare la beatificazione (la fase più importante e
difficile del processo di canonizzazione) la procedura regolare è la
seguente:
1.- Scelta di un Vice-Postulatore da parte del Postulatore Generale
del-la causa, per promuovere tutte le inchieste giudiziali nexessarie in
luoghi al di fuori di Roma. Tali inchieste sono istituite dalla locale
autorità episco-pale.
2.- La preparazione delle inchieste (processus), che sono
tutte effettua-te dalla ordinaria autorità episcopale. Esse sono di tre
tipi: (a) Inchieste informative riguardo alla reputazione di santità e
ai miracoli dei servi di Dio, non soltanto in modo generale, ma anche in
casi particolari; ci posso-no essere molte inchieste del genere, se i
testimoni da esaminare appar-tengono a diverse diocesi. (b) Processi
de non cultu sono istituiti per provare che i decreti di Papa Urbano
VIII (1568-1644) riguardanti la proi-bizione di culto pubblico dei servi
di Dio prima della loro beatificazione siano stati rispettati; essi sono
generalmente condotti dal vescovo del luogo in cui le reliquie del servo
di Dio sono conservate.(c) Altre inchieste sono note come
Processiculi diligentiarum ed hanno per loro oggetto gli scritti
attribuiti alla persoma la cui beatificazione è in questione; esse
variano in numero a seconda delle diocesi in cui tali scritti sono
ritrovati, o si pensa probabile siano ritrovati, e non possono essere
giudizialmente eseguiti prima che una "Istruzione" sia ottenuta dal
Promotore della Fede da parte del Postulatore Generale e da lui inviata
al vescovo in questione.
3.- I risultati di tutte queste inchieste sono inviate a Roma, alla
Con-gregazione del Culto, attraverso un messaggero (portitor)
scelto dai giudi-ci, o attraverso qualche altro canale sicuro, nel caso
in cui un rescritto della Congregazione dispensi dall'obbligo di mandare
un messaggero.
4.- Esse sono aperte, tradotte se necessario in italiano, ne è
fatta una copia pubblica, e un Cardinale è nominato dal Papa come
relatore o ponens della causa, e per tutte queste fasi devono
essere ottenuti dei rescritti della Congregazione, confermati dal Papa
5.- Gli scritti del servo di Dio sono in seguito esaminati da
teologi nominati dallo stesso Cardinale relatore, autorizzato a ciò da
uno speciale rescritto. Nel frattempo, l'avvocato ed il Procuratore
della causa, scelti dal Postulatore Generale, hanno preparato tutti i
documenti che riguardano l'introduzione della causa (positio super
introductione causae). Questi consi-stono di (a) un sommario del
processo informativo, (b) una informativa, (c) risposte alle
osservazioni o alle difficoltà del Promotore della Fede, mandate da lui
al Postulatore.
6.- Questa raccolta di documenti (positio)viene stampata e
distribuita ai Cardinali della Congregazione del Culto quaranta giorni
prima della data assegnata per la loro discussione.
7.- Se nulla di contrario alla fede e alla morale è trovato negli
scritti del servo di Dio, viene pubblicato un decreto, che autorizza
azioni ulteriori (quod in causâ procedi possit ad ulteriora),
ossia la discussione della questio-ne (dubium) sulla costituzione
o meno di una commissione per l'introduzio-ne della causa.
8.- Al momento fissato dalla Congregazione del Culto si tiene una
riu-nione ordinaria in cui questa costituzione è dibattuta dai Cardinali
della suddetta Congregazione e dai suoi officiali, ma senza il voto o la
parteci-pazione dei consultori, sebbene questo privilegio è sempre
concesso loro da una prescrizione.
9.- In questa riunione i Cardinali favoriscono la costituzione
della sud-detta commisisone, viene promulgato un decreto in tal senso,
ed il Papa lo firma, ma, secondo la consuetudine, con il suo nome di
battesimo, non con quello da Pontefice. Da quel momento al servo di Dio
è dato giudizial-mente il titolo di Venerabile
10.- Quindi viene presentata una richiesta di lettere remissorie
per i vescovi in partibus (fuori Roma), che li autorizzi a
stabilire per Apostolica autorità l'inchiesta (processus) sulla
fama di santità e sui miracoli in gene-rale. Questo permesso è concesso
da un rescritto. e tali lettere remissorie sono preparate ed inviate ai
vescovi dal Postulatore Generale. Nel caso in cui i itestimoni oculari
siano di età avanzata, altre lettere remissorie sono di solito concesse
allo scopo di aprire un processo noto come "incoativo", che riguarda le
particolari virtù dei miracoli della persona in questione. Ciò è fatto
in modo che non si possano perdere le prove (ne pereant proba-tiones),
e tale processo incoativo precede quello sui miracoli e le virtù in
generale.
11.- Mentre il processo Apostolico è in corso fuori Roma, sono
prepa-rati i documenti dal Procuratore della Causa per la discussione
de non cultu, o sull'assenza di culto, e al momento fissato si tiene
una riunione ordina-ria (congregatio), in cui l aquestione è
indagata; se si trova che il decreto di Urbano VIII è stato rispettato,
un altro decreto stabilisce che si possono fare i passi ulteriori.
12.- Quando l'inchiesta riguardante la reputazione di santità (super
famâ) è giunta a Roma, essa viene aperta (come già descritto
parlando del processo ordinario, e con le stesse formalità riguardanti i
rescritti), quindi tradotta in italiano, sintetizzata, e dichiarata
valida. I documenti super famâ in generale sono preparati
dall'avvocato, e al momento oppor-tuno, in una riunione ordinaria dei
Cardinali della Congregazione del Culto, la questione viene dibattuta:
se vi è prova di una generale fama di santità e di miracoli del servo di
Dio. se la risposta è favorevole, viene pubblicato un decreto che
incorpora questo risultato.
13.- Nuove lettere remissorie sono poi inviate ai vescovi in
partibus per i processi Apostolici riguardanti la fama sulla santità
e i miracoli in partico-lare. Questi processi devono terminare entro
otto mesi e quando sono ricevuti a Rome sono aperti, come descritto
sopra, e per mezzo di un egual numero di rescritti, da parte del
Cardinal Prefetto, tradotti in italia-no, e la loro sintesi autenticata
dal Cancelliere della Congregazione del Culto.
14.- L'avvocato della causa in seguito prepara i documenti (positio)
che fanno riferimento alla discussione sulla validità di tutti i
precedenti proces-si, informativi ed Apostolici.
15.- Questa discussione è tenuta nella riunione detta
congregatio rotalis dal fatto che sono soltanto dei giudici della
Rota a votare. Se alle difficoltà del Promotore della Fede si dà
soddisfacente risposta, viene pubblicato il decreto che stabilisce la
validità delle inchieste o dei processi.
16.- Nel frattempo viene espletata tutta la necessaria preparazione
per la discussione della questione (dubium): Vi è prova che il
venerabile servo di Dio ha praticato le virtù sia teologiche che
cardinali, e in un grado eroico? (An constet de virtutibus Ven. servi
Dei, tam theologicis quam cardina-libus, in heroico gradu?). Nella
causa dei Confessori tale fase è di primaria importanza. La questione
viene discussa in tre riunioni o congregazioni dette rispettivamente,
antepreparatoria, preparatoria, e generale. La pri-ma di queste riunioni
è tenuta nel palazzo del Cardinal relator (relatore) della causa,
e in essa sono presenti soltanto i consultori della Congrega-zione del
Culto Divino, ed il suo presidente, o Prefetto, che presiede; la terza
si tine in Vaticano, e vi presiede il Papa, e votano sia i Cardinali che
i consultori. Per ognuna di queste congregazioni l'avvocato della causa
pre-para e stampa rapporti ufficiali (positiones), dette
rispettivamente rappor-to, nuovo rapporto, rapporto finale, riguardanti
le virtù, etc., - positio, positio nova, positio novissima, super
virtutibus. Ad ogni modo, prima di pro-cedere alla seguente
riunione, la maggioranza dei consultori deve decide-re che le difficoltà
del Promotore della Fede sono state risolte in modo soddisfacente.
17.- Quando la Congregazione del Culto nella suddescritta riunione
generale ha deciso in modo favorevole, viene richiesto al Papa di
firmare il solenne decreto che afferma che vi è prova delle eroiche
virtù del servo di Dio. Questo decreto non è pubblicato finchè il Papa,
dopo aver raccoman-dato la questione a Dio nella preghiera, non dà il
consenso finale e non conferma con la sua suprema espressione la
decisione della Congrega-zione.
18.- Si devono ora provare i miracoli, dei quali due di prima
classe sono richiesti nel caso in cui sia stat provata la pratica delle
virtù in grado eroico, sia nelle inchieste ordinarie che Apostoliche
onei processi con i testimoni oculari - tre, se i testimoni oculari sono
stati reperiti soltanto nei processi ordinari; quattro, se le virtù sono
state provate soltanto con testi-moni non diretti dei fatti (de
auditu). Se i miracoli sono stati provati in modo sufficiente nei
processi Apostolici (super virtutibus) già dichiarati validi, si
preparano contemporaneamente i documenti che riguardano i miracoli (super
miraculis). Se nei processi Apostolici si è fatta soltanto menzione
generale dei miracoli, devono essere aperti dei nuovi processi
Apostolici, e condotti nel modo già descritto per provare la pratica
delle virtù in grado eroico.
19.- La discussione sui miracoli particolari procede esattamente
nello stesso modo e nello stesso ordine di quella sulle virtù. Se le
decisioni sono favorevoli, la riunione generale della Congregazione è
seguita da un decreto, confermato dal Papa, in cui si annuncia che vi è
la prova dei miracoli. Si deve notare qui che nella positio per
la Congregazione ante-preparatoria sono richieste, e sono stampate, le
opinioni di due medici, uno dei quali è stato scelto dal Postulatore,
l'altro dalla Congregazione del Culto. Dei tre rapporti (positiones)
sopra menzionati, e che anche ora sono richiesti, il primo è preparato
nel solito modo; il secondo consiste in una esposizione delle virtù
eroiche del servo di Dio, in una informativa, e in una risposta alle
successive osservazioni del Promotore della Fede; l'ultima consiste
soltanto in una risposta alle sue osservazioni finali.
20.- quando i miracoli sono stati provati, si tiene un'altra
riunione della Congregazione del Culto in cui viene dibattuta una volta,
e soltanto una volta. se oppure no, concessa l'approvazioene sulle virtù
e sui miracoli, è sicuro procedere con le solennità della
beatificazione. Se la maggioranza dei consultori è favorevole, viene
emesso dal Papa un decreto in tal senso, e al momento da lui fissato ha
luogo la solenne beatificazione del servo di Dio nella Basilica
Vaticana, ed in tale occasione viene emessa una Lettera del Pontefice
che permette il culto pubblico e la venerazione della persona
beatificata ora nota come Beato (Beatus).
La beatificazione dei Martiri
1.- Le cause dei martiri sono condotte nello stesso modo di quelle
dei confessori finché si tratta dei processi informativi e di quelli
de non cultu e ad introductionem causae. Ma appena la
commissione di introduzione è stata costituita, essi procedono molto più
rapidamente.
2.- Non sono concesse lettere remissorie per i processi Apostolici
che riguardano la fama generale per il martirio e per i miracoli; the
lettere inviate richiedono un'immediata indagine sul fatto del martirio,
sul suo motivo, and sui presunti miracoli particolari. Non si ha più una
discussione sulla fama generale per il martirio o i miracoli.
3.- I miracoli non sono discussi, come in precedenza, in riunioni
separate, ma nelle stesse riunioni che trattano del fatto e del motivo
martirio.
4.- I miracoli (signa) richiesti non sono quelli della prima
classe; bastano quelli della seconda classe, e neppure è determinato il
loro numero. In alcune occasioni la decisione sui miracoli è stata
interamente dispensata.
5.- La discussione sul martirio e sui miracoli, in precedenza
tenuta in tre riunioni o congregazioni, ossia antepreparatoria,
preparatoria, e gene-rale, ora è di solito condotta, attraverso una
dispensa che in ogni caso deve essere ottenuta dal Sommo Pontefice, in
una sola Congregazione nota come particularis, o speciale. Essa
consiste di sei o sette Cardinali della Congregazione del Culto e
quattro o cinque prelati deputati in modo speciale dal Papa. Vi è solo
una positio preparata nel solito modo; se vi è una maggioranza
affermativa viene emesso un decreto che riguarda la prova del martirio,
il motivo del martirio, e i miracoli. (Constare de Martyrio, causâ
Martyrii et signis.)
6.- La fase finale consiste in una discussione sulla sicurezza
(super tuto) con cui si deve proseguire nella beatificazione, come nel
caso dei confessori; segue poi la solenne beatificazione.
Questa procedura è seguita in tutti i casi di formale
beatificazione nelle cause sia di confessori che di martiri proposte nel
modo ordinario (per viam non cultus). Quelle proposte che cadono
sotto la definizione dei casi esclusi (casus excepti) da Papa
Urbano VIII sono trattate in un altro modo. In tali casi si deve provare
che una venerazione pubblica da tempo immemora-bile (almeno per 100 anni
prima della promulgazione, nel 1640, del decreto di Urbano VIII) è stata
tributata al servo di dio, o confessore o martire. Tale causa è proposta
sotto il titolo di "conferma della venerazione" (de confirmatione
cultus); essa viene trattata in una riunione ordinaria della
Congregazione del Culto. Quando le difficoltà del Promo-tore della Fede
sono state soddisfatte, viene pèromulgato un decreto del Pontefice che
conferma il culto. Questo tipo di beatificazione è detta equi-valente o
virtuale.
La Canonizzazione di Confessori o
di Martiri
La canonizzazione di confessori o martiri può essere intrapresa non
appena viene riferito che due miracoli sono stati operati dalla loro
interc-essione, dopo il permesso del Pontefice di pubblica venerazione
come descritto sopra. In questa fase è soltanto richiesto che i due
miracoli operati dopo il permesso che concede il culto pubblico siano
discussi in tre riunioni della Congregazione. La discussione procede nel
modo ordinario; se i miracoli sono confermati si tiene un'altra riunione
(super tuto). Il Papa poi emette una Bolla di Canonizzazione in
cui egli non soltanto permitte, ma ordina, il culto pubblico, o
venerazione, del santo.
Con la maggior brevità possibile si sono descritti gli elementi di
un processo di beatificazione o di canonizzazione. Si deve facilmente
ipotizzare che un lasso di tempo considerevole deve trascorrere prima
che qualsiasi causa di beatificazione o di canonizzazione possa essere
termi-nata, dai primi passi dell'informativa, dell'inchiesta, o del
processo, alla emissione del decreto super tuto. Secondo lal
costituzione di questa Con-gregazione, più di una importante discussione
(dubia majora) non può essere proposta allo stesso tempo. Si deve
tener presente
• che gli stessi Cardinali e consultori devono votare in tutte le
discus-sioni;
• che vi è soltanto un Promotore della Fede e un sottoPromotore,
che da soli sono incaricati di tutte le osservazioni da fare riguardo ai
dubia;
• che questi Cardinali e consultori devono trattare le questioni
del rituale così come dei processi di canonizzazione e di
beatificazione.
Per espletare tutti tali compiti è prevista soltanto una riunione
settimanale (congressus), una sorta di congregazione minore in
cui soltan-to il Cardinal Prefetto e gli officiali maggiori votano; in
essa sono deposi-tate questioni meno importanti e pratiche riguardanti
sia i riti che la causa, e sono date risposte, e rescritti che in
seguito il Papa approva verbalmen-te. Le altre riunioni della
Congregazione (ordinaria, rotale, e "sulle virtù e i miracoli") sono
almeno sedici nel corso dell'anno. Qualche altra causa deve perciò
essere trovata per il lento progresso della causa di beatifica-zione o
di canonizzazione, più che la mancanza di buona volontà o di attività da
parte della Congregazione del Culto.
(cf. Catholic Encyclopedia)
COSTITUZIONE
APOSTOLICA
DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER
DEL SOMMO PONTEFICE
GIOVANNI PAOLO II
CIRCA LA NUOVA LEGISLAZIONE
PER LE CAUSE DEI SANTI
Il Maestro divino della perfezione e il modello, Cristo Gesù, che
insieme al Padre e allo Spirito Santo «unico santo», amò la Chiesa come
una sposa e diede se stesso per lei, per santificarla e renderla
gloriosa ai suoi occhi. Pertanto, dato il precetto a tutti i suoi
discepoli, affinché imitassero la perfezione del Padre, inviò lo Spirito
Santo su tutti, che li muova internamente, affinché amino Dio di tutto
cuore, e affinché si amino reciprocamente, allo stesso modo in cui lui
li amò. I seguaci di Cristo - come si esorta attraverso il Concilio
Vaticano II - chiamati e giustificati in Gesù Cristo, non secondo le
loro opere ma secondo il disegno e la grazia di lui, nel Battesimo della
fede sono stati fatti veramente figli di Dio e compartecipi della natura
divina, e perciò veramente santi.
[1]
Dio sceglie in ogni tempo un gran numero di questi che, seguendo
più da vicino l'esempio di Cristo, offrano una gloriosa testimonianza
del Regno dei cieli con lo spargimento del sangue o con l'esercizio
eroico delle virtù.
Invero la Chiesa, che fin dagli inizi della religione cristiana ha
sempre creduto che gli Apostoli e i Martiri siano con noi strettamente
uniti in Cristo, li ha celebrati con particolare venerazione insieme con
la beata Vergine Maria e i santi Angeli, e ha implorato piamente l'aiuto
della loro intercessione. A questi in breve tempo si aggiunsero altri
che avevano imitato più da vicino la verginità e povertà di Cristo, e
infine tutti gli altri, che il singolare esercizio delle virtù cristiane
e i carismi divini raccomandavano alla pia devozione e imitazione dei
fedeli.
Considerando la vita di quelli che hanno fedelmente seguito Cristo,
per una tale insolita ragione siamo incitati a ricercare la Città futura
e ci è insegnata una via sicurissima attraverso la quale, tra le vicende
del mondo, possiamo arrivare alla perfetta unione con Cristo o, per dir
meglio, alla santità, secondo lo stato e la condizione propria di
ciascuno.
[2]
Senza dubbio, avendo una tal moltitudine di testimoni, attraverso i
quali Dio si fa presente a noi e ci parla, siamo attirati con grande
forza a guardare il Regno suo nei cieli. La Sede Apostolica, accogliendo
i segni e la voce del suo Signore col massimo timore e docilità, da
tempi immemorabili, per il gravoso compito affidatole di insegnare,
santificare e reggere il Popolo di Dio, offre all'imitazione dei fedeli,
alla venerazione e all'invocazione gli uomini e le donne insigni per lo
splendore della carità e di tutte le altre virtù evangeliche e dopo aver
condotto i debiti accertamenti, dichiara con un solenne atto di
canonizzazione che essi sono Santi o Sante.
L'Ordinamento delle cause di canonizzazione, che il Nostro
predecessore Sisto V affidò alla Congregazione dei Sacri Riti da lui
stesso fondata,
[3] è
stato sviluppato nel corso dei tempi da sempre nuove norme, soprattutto
ad opera di Urbano VIII,
[4] che Prospero
Lambertini (poi divenuto Benedetto XIV), raccogliendo anche esperienze
del tempo passato, lasciò ai posteri nell'opera intitolata
Beatificazione dei Servi di Dio e canonizzazione dei Beati, e che rimase
come regola per quasi due secoli presso la Sacra Congregazione dei Riti.
Norme di tal genere infine furono raccolte essenzialmente nel Codice di
Diritto Canonico, pubblicato nell'anno 1917.
Ma poiché il progresso delle discipline storiche, che ha fatto
grandi passi nel nostro tempo, ha mostrato la necessità di arricchire la
competente Commissione di uno strumento di lavoro più adeguato, per
rispondere meglio ai postulati dell'arte critica, il nostro predecessore
Pio XI con la Lettera apostolica «Già da qualche tempo» (Motu proprio)
pubblicata il 6 febbraio 1930, istituì presso la Sacra Congregazione dei
Riti la «Sezione storica» e le affidò lo studio delle cause «storiche».
[5] Il 4 gennaio
1939 lo stesso Pontefice fece pubblicare le Norme da osservare
nell'istruire processi ordinari sulle cause storiche,
[6] con le quali
rese di fatto superfluo il processo «apostolico», così che nelle cause
«storiche» unico divenne il processo con autorità ordinaria.
Paolo VI poi, con la Lettera apostolica «Sanctitas clarior» del 19
marzo 1967,
[7] stabilì che,
anche nelle cause più recenti, si facesse un unico processo per quanto
riguarda l'istruzione, cioè per raccogliere le prove, che il Vescovo
istruisce, previo permesso tuttavia della Santa Sede.
[8] Il medesimo
Pontefice con la costituzione apostolica «Sacra Congregazione dei Riti»
[9] dell'8 maggio
1969, in luogo della Sacra Congregazione dei Riti istituì due nuovi
Dicasteri, ad uno dei quali affidò l'incarico di dare un assetto al
Culto divino, all'altro quello di trattare le cause dei santi; in questa
stessa occasione mutò alquanto l'ordine di procedere nelle medesime.
Dopo le più recenti esperienze, infine, ci è parso opportuno di
rivedere la via di istruzione delle cause e dare un ordinamento alla
stessa Congregazione per le cause dei Santi, per venire incontro alle
esigenze degli studiosi e ai desideri dei nostri fratelli
nell'Episcopato, che hanno più volte sollecitato l'agilità del modo di
procedere, mantenendo tuttavia ferma la sicurezza delle investigazioni
in una questione di tanta gravità. Crediamo inoltre, privilegiando la
dottrina della collegialità proposta dal Concilio Vaticano II, che sia
assolutamente opportuno che gli stessi Vesco-vi si sentano maggiormente
uniti alla Sede Apostolica nella trattazione delle cause dei santi.
Per il futuro dunque, abrogate tutte le leggi di qualsiasi genere
in materia, abbiamo stabilito che si debbano osservare le norme che
seguo-no.
1. Ai Vescovi diocesani o alle autorità ecclesiastiche e agli altri
equiparati nel diritto, entro i confini della loro giurisdizione, sia
d'ufficio, sia su istanza dei singoli fedeli o di legittime aggregazioni
e dei loro procuratori, compete il diritto di investigare circa la vita,
le virtù o il martirio e fama di santità o martirio, i miracoli
asseriti, e, se è il caso, l'antico culto del Servo di Dio, del quae
viene chiesta la canonizzazione.
2. In ricerche di tal genere il Vescovo proceda secondo le Norme
particolari da stabilirsi dalla Sacra Congregazione per le Cause dei
Santi, in questo ordine:
1) Richieda al postulatore della causa, nominato legittimamente dal
promotore, una accurata informazione sulla vita del Servo ci Dio, e si
faccia contemporaneamente da quello accuratamente illustrare i motivi
che sembrano richiedere una causa di canonizzazione.
2) Se il Servo di Dio ha pubblicato suoi scritti, il Vescovo li
faccia esaminare dai censori teologici.
3) Se non si è trovato nulla in tali scritti contro la fede e la
morale, allora il Vescovo faccia esaminare gli altri scritti inediti
(lettere, diari, ecc.) e tutti i documenti, che in qualunque modo
riguardino la causa, da perso-ne adatte allo scopo, che, dopo aver
compiuto il loro compito con scrupo-losità, devono stendere una
relazione sugli accertamenti fatti.
4) Se da quanto fatto finora il Vescovo riterrà nella sua prudenza
che si possa procedere oltre, faccia interrogare i testimoni addotti dal
postulatore e gli altri che d'ufficio devono essere chiamati secondo il
rito. Se poi fosse urgente l'esame dei testimoni per non perdere la
possibilità di avere le prove, devono essere interrogati anche se non è
ancora stata terminata l'indagine sui documenti.
5) La ricerca sui miracoli asseriti si faccia separatamente
dall'indagine sulle virtù o sul martirio.
6) Terminate le indagini, si trasmettano tutti gli atti in duplice
copia alla Sacra Congregazione, insieme a un esemplare dei libri del
Servo di Dio esaminati dai censori teologici con il relativo giudizio.
Il Vescovo inoltre deve aggiungere una dichiarazione sull'osservanza dei
decreti di Urbano VIII sul non culto.
3. E' compito della Sacra Congregazione per le Cause dei Santi,
presieduta dal Cardinale Prefetto, con l'aiuto del Segretario, di fare
ciò che concerne la canonizzazione dei Servi di Dio, sia assistendo i
Vescovi nel-l'istruire le cause con il consiglio e le istruzioni, sia
studiando a fondo le cause, sia infine pronunziandosi con il voto. Alla
Congregazione spetta ancora di decidere su tutte quelle cose che si
riferiscono all'autenticità e alla conservazione delle reliquie.
4. E' compito del Segretario: 1) curare le relazioni con gli
esterni, in particolare con i Vescovi che istruiscono le cause; 2)
partecipare alle discussioni in merito alla causa, portando il voto
nella Congregazione dei Padri Cardinali e dei Vescovi; 3) stendere la
relazione sui voti dei Cardinali e dei Vescovi, da consegnare al Sommo
Pontefice.
5. Nell'adempiere al suo compito il Segretario è aiutato dal
Sotto-segretario, a cui spetta in particolare di vedere se sono state
osservate le prescrizioni di legge nell'istruzione delle cause, ed è
aiutato anche da un congruo numero di Ufficiali minori.
6. Per lo studio delle cause presso la Sacra Congregazione c'è il
Colle-gio dei Relatori, presieduto dal Relatore generale.
7. E' compito dei singoli Relatori: 1) studiare le cause loro
affidate con i cooperatori esterni e preparare le «Positiones super
virtutibus et martyrio»; 2) illustrare per scritto tutti i chiarimenti
storici, se sono stati richiesti dai Consultori; 3) partecipare come
esperti, senza diritto di voto, alla riunione dei teologi.
8. Ci sarà in particolare uno dei Relatori che avrà l'incarico di
occuparsi a fondo della «Positio super miraculis», che parteciperà alla
riunione dei medici e al Congresso dei teologi.
9. Il Relatore generale, che presiede la riunione dei Consultori
storici, è aiutato da alcuni Collaboratori nei suoi studi.
10. Presso la Sacra Congregazione c'è un «Promotor fidei» o Prelato
teologo, che ha il seguente compito: 1) presiedere il Congresso dei
teolo-gi, in cui ha diritto di voto; 2) preparare la relazione sullo
stesso Congres-so; 3) partecipare alla Congregazione dei Padri Cardinali
e dei Vescovi come esperto, senza tuttavia diritto di voto. Per una o
un'altra causa, se sarà necessario, dal Cardinale Prefetto potra essere
nominato un «Promo-tor fidei» che faccia al caso.
11. Per trattare le cause dei Santi sono a disposizione Consultori,
chiamati da diverse parti, con specifica esperienza, chi in campo
storico, chi in campo teologico.
12. Per l'esame delle guarigioni, che vengono presentate come
mira-coli, si tiene presso la Sacra Congregazione una commissione di
medici.
13. Dopo che il Vescovo ha inviato a Roma tutti gli atti e i
documenti riguardanti la causa nella Sacra Congregazione per le Cause
Santi si proceda in tal modo:
1) Innanzitutto il Sottosegretario esamina attentamente se nelle
inchieste fatte dal Vescovo sono state osservate tutte le norme di legge
e riferisce nel Congresso ordinario sull'esito dell'esame.
2) Se il Congresso giudicherà che la causa è stata istruita secondo
le norme di legge, stabilirà di affidarla a uno dei Relatori; il
Relatore, a sua volta, aiutato da un Cooperatore esterno, farà la «Positio
super virtutibus vel super martyrio», secondo le regole della critica
agiografica.
3) Nelle cause antiche e in quelle recenti, la cui indole
particolare richiederà il giudizio del Relatore generale, la «Positio»,
una volta stesa, dovrà essere sottoposta all'esame dei Consultori
esperti specifici della materia, perché esprimano il voto sul suo valore
scientifico sulla sufficien-za all'effetto. In singoli casi la Sacra
Congregazione può affidare la «Posi-tio» anche ad altri studiosi, non
compresi nel numero dei Consultori.
4) La «Positio» (con i voti scritti dei Consultori storici e con
gli ulteriori chiarimenti del Relatore, se saranno necessari) sarà
consegnata ai Con-sultori teologi, che esprimeranno il voto sul merito
della causa; è loro compito, insieme al «Promotor fidei», studiare tanto
a fondo la causa fino a che sia stato completato l'esame delle questioni
teologiche controverse, qualora ve ne siano, prima che si arrivi alla
discussione nel Congresso specifico.
5) I voti definitivi dei Consultori teologi, insieme alle
conclusioni stese dal «Promotor fidei», saranno affidate al giudizio dei
Cardinali e dei Vesco-vi.
14. Sui miracoli la Congregazione giudica con il seguente criterio:
1) I miracoli asseriti, sui quali il Relatore incaricato di ciò
prepara la «Positio», sono esaminati nella riunione degli esperti (se si
tratta di guari-gioni, nella riunione dei medici); i voti e le
conclusioni degli esperti sono esposti in una accurata relazione.
2) In secondo luogo si devono discutere i miracoli nello specifico
Con-gresso dei teologi; e infine nella Congregazione dei Padri Cardinali
e dei Vescovi.
15. Il parere dei Padri Cardinali e dei Vescovi viene riferito al
Sommo Pontefice, al quale solo compete il diritto di decretare il culto
pubblico ecclesiastico del Servo Di Dio.
16. Nelle singole cause di canonizzazione, il cui giudizio per il
momen-to dipenda dalla Sacra Congregazione, la stessa Sacra
Congregazione sta-bilirà, con un decreto particolare, il modo di
procedere oltre, nell'osservan-za tuttavia di questa nuova legge.
17. Le norme stabilite con questa Nostra costituzione cominciano ad
entrare in vigore da oggi. Vogliamo che queste norme e prescrizioni
siano valide ed efficaci ora e per il futuro, non essendo in
opposizione, fin dove è necessario, con le Costituzioni e gli
ordinamenti apostolici fatti dai nostri predecessori, e le altre
prescrizioni degne anche di particolare menzione e deroga.
Roma, San Pietro, 25 gennaio 1983, V anno del nostro
Pontificato.
[1]
Const. dogm. Lumen gentium, n. 40.
[2] Cfr. ibid, n.
50.
[3] Const.
Apost. Immensa Aeterni Dei, diei 22 ianuarii 1588.
Cfr. Bullarium Romanum, ed. Taurinensis, t. VIII, pp. 985-999.
[4]
Litt. Apost. Caelestis Hierusalem cives, diei 5 iulii 1634; Urbani VIII
P.O.M. Decreta servanda in beatificatione et canonizatione Sanctorum,
diei 12 martii 1642.
[5]
AAS 22 (1930), pp. 87-88.
[6] AAS 31
(1939), pp. 174-175.
[7] AAS 61
(1969), pp. 149-153.
[8] Ibid.,
nn. 3-4.
[9] AAS 61
(1969), pp. 297-305.
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