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NORME DA OSSERVARSI
NELLE INCHIESTE
DIOCESANE NELLE CAUSE DEI SANTI
[AAS 75(1983), pp. 396-403]
Nella costituzione apostolica “Divinus perfectionis Magister”
del 25 gen-naio 1983 è stata stabilita la procedura per le inchieste che
d'ora in poi devono essere svolte nelle cause dei santi da parte dei
vescovi; così pure è stato affidato a questa sacra congregazione il
compito di emanare spe-ciali Norme a tale scopo. Perciò la medesima
sacra congregazione ha redatto le norme che seguono. Il sommo pontefice
ha voluto che fossero esaminate dall'assemblea plenaria dei padri
preposti a detta congregazio-ne tenuta nei giorni 22 e 23 giungo 1981; e
poi, dopo aver sentito anche il parere di tutti i padri preposti ai
dicasteri della Curia romana, le ha rati-ficate e ne ha ordinato la
pubblicazione.
1. a) L'attore promuove la causa di canonizzazione; chiunque faccia
parte del popolo di Dio o qualunque gruppo di fedeli ammesso
dall'auto-rità ecclesiastica può fungere da attore.
b) L'attore tratta la causa tramite un postulatore legittimamente
costi-tuito.
2. a) Il postulatore viene costituito dall'attore mediante un
mandato di procura redatto a norma del diritto, con l'approvazione del
vescovo.
b) Mentre la causa viene trattata presso la sacra congregazione, il
postulatore, approvato dalla stessa congregazione, deve avere dimora
stabile a Roma.
3. a) Possono svolgere la mansione di postulatore sacerdoti, membri
di istituti di vita consacrata e laici; tutti devono essere esperti in
teologia, diritto canonico e storia, come pure conoscere la prassi della
sacra con-gregazione.
b) E' compito del postulatore anzitutto svolgere le indagini sulla
vita del servo di Dio di cui si tratta, per conoscere la sua fama di
santità e l'im-portanza ecclesiale della causa, e riferire al vescovo.
c) Al postulatore viene affidato anche il compito di amministrare i
beni offerti per la causa, secondo le norme date dalla sacra
congregazione.
4. Il postulatore ha il diritto di farsi sostituire, per mezzo di
un legit-timo mandato e con il consenso degli attori, da altri che
vengono chiamati vicepostulatori.
5. a) Nell'istruire le cause di canonizzazione, il vescovo
competente è quello nel cui territorio il servo di Dio è morto, a meno
che particolari circo-stanze, riconosciute dalla sacra congregazione,
non consiglino diversa-mente.
b) Se si tratta di un asserito miracolo, è competente il vescovo
sul cui territorio il fatto è avvenuto.
6. a) Il vescovo può istruire la causa direttamente o tramite un
suo delegato, che sia sacerdote, veramente preparato in campo teologico,
canonico e anche storico se si tratta di cause antiche.
b) Anche il sacerdote che viene scelto come promotore di giustizia
deve possedere tali doti.
c) Tutti gli officiali che prendono parte alla causa devono giurare
di adempiere fedelmente il loro incarico, e sono tenuti al segreto.
7. La causa può essere più recente o antica; è detta più recente,
se il martirio o le virtù del servo di Dio possono essere provati
attraverso le deposizioni orali di testimoni oculari; è detta antica
quando le prove rela-tive al martirio o le virtù possono essere desunte
soltanto da fonti scritte.
8. Chiunque intenda iniziare una causa di canonizzazione, presenti
al vescovo competente, tramite un postulatore, il libello di domanda,
nel quale si richiede l'istruzione della causa.
9. a) Nelle cause più recenti, il libello di domanda non può essere
pre-sentato prima di cinque anni dalla morte del servo di Dio.
b) Se viene presentato dopo 30 anni, il vescovo non può procedere
alle fasi successive se non si sia accertato, con un'attenta indagine,
che nel caso non c'è stata alcuna frode o inganno, da parte degli
attori, nel procrastinare l'introduzione della causa.
10. Il postulatore, assieme al libello di domanda, deve presentare:
a) nelle cause sia più recenti sia antiche, una biografia di un
certo valore storico sul servo di Dio, se esiste, o, in mancanza di
questa, un'accurata relazione cronologica sulla vita e le attività del
servo di Dio, sulle sue virtù o martirio, sulla forma di santità e di
prodigi, senza omette-re ciò che pare contrario o meno favorevole alla
causa stessa;
[1]
b) tutti gli scritti pubblicati dal servo di Dio in copia
autentica;
c) solo nelle cause più recenti, un elenco delle persone che
possono contribuire a riconoscere la verità sulle virtù o il martirio
del servo di Dio, come pure sulla fama di santità o di prodigi, oppure
impugnarla.
11. a) Accettato il libello, il vescovo consulti la conferenza
episcopale, almeno regionale, sull'opportunità di introdurre la causa.
b) Inoltre faccia conoscere pubblicamente la petizione del
postulatore della propria diocesi e, se lo riterrà opportuno, anche
nelle altre diocesi, con il consenso dei rispettivi vescovi, invitando
tutti i fedeli a dargli notizie utili riguardanti la causa, se ne hanno
da fornire.
12. a) Se dalle informazioni ricevute fosse emerso qualche ostacolo
di una certa rilevanza contro la causa, il vescovo ne informi il
postulatore, affinché lo possa eliminare.
b) Se l'ostacolo non è stato rimosso e il vescovo perciò riterrà
che la causa non si può ammettere, avverta il postulatore, esponendo le
motivazioni della decisione.
13. Se il vescovo intende introdurre la causa, chieda il voto di
due censori teologi circa gli scritti editi del servo di Dio; questi
dicano se in tali scritti c'è qualcosa di contrario alla fede e ai buoni
costumi.
[2]
14. a) Se i voti dei censori teologi sono favorevoli, il vescovo
ordini che vengano raccolti tutti gli scritti del servo di Dio non
ancora pubblicati, come pure tutti e singoli i documenti storici sia
manoscritti sia stampati riguardanti in qualunque modo la causa.
[3]
b) Nel fare tale ricerca, soprattutto quando si tratta di cause
antiche, si ricorra all'aiuto di esperti in storia e archivistica.
c) Adempiuto l'incarico, gli esperti presentino al vescovo, assieme
agli scritti raccolti, una diligente e distinta relazione, nella quale
riferiscano e garantiscano d'aver adempiuto fedelmente il compito loro
affidato, uniscano un elenco degli scritti e dei documenti, esprimano un
giudizio circa la loro autenticità e il loro valore, come pure circa la
personalità del servo di Dio, quale si desume dagli stessi scritti e
documenti.
15. a) Ricevuta la relazione, il vescovo consegni al promotore di
giustizia o ad un altro esperto tutto ciò che è stato acquisito fino a
quel momento, affinché possa predisporre gli interrogatori utili ad
indagare e mettere in luce la verità circa la vita, le virtù o il
martirio, la fama di santità o di martirio del servo di Dio.
b) Nelle cause antiche gli interrogatori riguardino soltanto la
fama di santità o di martirio ancora presente e, se è il caso, il culto
reso al servo di Dio in tempi più recenti.
c) Nel frattempo il vescovo invii alla Congregazione per le cause
dei santi una breve notizia sulla vita del servo di Dio e
sull'importanza della causa, per vedere se da parte della Santa Sede ci
sia qualcosa in contrario.
16. a) Quindi il vescovo o un suo delegato esamini i testimoni
presentati dal postulatore e gli altri che devono essere interrogati
d'ufficio, assistito da un notaio che trascrive le parole di chi depone,
il quale alla fine conferma la deposizione.
Ma se urge l'esame dei testimoni per non perdere le prove, essi
devo-no essere interrogati anche prima di completare la ricerca dei
documenti
[4]
b) All'esame dei testimoni partecipi il promotore di giustizia;
qualora questi non fosse stato presente, gli atti vengano poi sottoposti
al suo esame, affinché egli possa fare le sue osservazioni e proporre
quanto gli parrà necessario e opportuno.
c) I testimoni siano esaminati anzitutto sugli interrogatori
stabiliti; poi il vescovo o il suo delegato non tralasci di porre ai
testimoni altre domande necessarie o utili, affinché quanto essi hanno
detto sia chiarito o le eventuali difficoltà emerse siano appianate o
superate.
17. I testimoni devono essere testimoni oculari; a questi, se
occorre, possono essere aggiunti altri testimoni che hanno sentito da
coloro che hanno visto; ma tutti siano degni di fede.
18. Come testimoni siano presentati anzitutto i consanguinei e
parenti del servo di Dio e quanti altri abbiano vissuto con e
frequentato il servo di Dio.
19. A prova del martirio o dell'esercizio delle virtù e della fama
dei prodigi di un servo di Dio che sia appartenuto a qualche istituto di
vita consacrata, una parte notevole di testimoni presentati devono
essere estranei; a meno che ciò sia impossibile, a motivo della
particolare vita del servo di Dio.
20. Non siano ammessi a testimoniare:
a) il sacerdote, per quanto riguarda tutto ciò di cui è venuto a
cono-scenza attraverso la confessione sacramentale;
b) i confessori abituali o i direttori spirituali del servo di Dio,
per quanto riguarda anche tutto ciò che il servo di Dio ha loro
manifestato nel foro di coscienza fuori della confessione sacramentale.
c) il postulatore nella causa, finché svolge l'incarico.
21. a) Il vescovo o il delegato chiami d'ufficio alcuni testimoni,
che siano in grado di contribuire, se occorre, al completamento
dell'inchiesta, soprattutto se sono contrari alla causa stessa.
b) Devono essere chiamati come testimoni d'ufficio gli esperti che
hanno svolto le indagini sui documenti e redatto la relazione sui
mede-simi; essi devono dichiarare sotto giuramento: 1) di avere svolto
tutte le indagini e di aver raccolto tutta la documentazione riguardante
la causa; 2)di non aver alterato o mutilato alcun documento o testo.
22. a) I medici curanti, quando si tratta di guarigioni prodigiose,
vanno prodotti come testimoni.
b) Qualora essi si rifiutassero di presentarsi al vescovo o al
delegato, questi provveda che redigano sotto giuramento, se possibile,
una relazione scritta da mettere agli atti sulla malattia e il suo
decorso, o almeno si cerchi di ottenere tramite interposta persona, un
loro giudizio, da sottoporre poi ad esame.
23. I testimoni nella loro testimonianza, che dev'essere confermata
con giuramento, devono indicare la fonte della loro conoscenza di quanto
asseriscono; diversamente la loro testimonianza è da ritenersi nulla.
24. Se un testimone preferisce consegnare al vescovo o al suo
delegato, sia contestualmente alla deposizione sia al di fuori di essa,
qualche scritto da lui redatto in precedenza, tale scritto venga
accettato, purché il teste stesso provi con giuramento che ne è l'autore
e che in esso sono esposte cose vere; e tale scritto venga accluso agli
atti della causa.
25. a) Qualunque sia il modo con cui i testimoni hanno rilasciato
le informazioni, il vescovo o il delegato abbia diligente cura di
autenticarle sempre con la sua firma e col proprio timbro.
b) I documenti e le testimonianze scritte, sia raccolte dagli
esperti sia rilasciate da altri, siano dichiarate autentiche con
l'apposizione del nome e del timbro di un notaio o di un pubblico
ufficiale che ne faccia fede.
26. a) Se le indagini sui documenti o sui testimoni devono essere
svolte in altra diocesi, il vescovo o il delegato mandi una lettera al
vescovo competente, il quale procederà secondo le norme qui stabilite.
b) Gli atti di tale inchiesta siano conservati nell'archivio della
curia, ma una copia redatta a norma dei nn. 29-30 sia mandata al vescovo
richie-dente.
27. a) Il vescovo o il delegato si interessi con somma diligenza e
impegno affinché nel raccogliere le prove nulla sia omesso, di quanto in
qualunque modo ha attinenza con la causa, tenendo presente che il felice
esito della causa dipende in gran parte dalla sua buona istruzione.
b) Raccolte quindi tutte le prove, il promotore di giustizia
esamini tutti gli atti e documenti per potere, se gli parrà necessario,
richiedere ulteriori indagini.
c) Al postulatore dev'essere data anche la facoltà di esaminare gli
atti per potere, se lo ritiene opportuno, completare le prove con nuovi
testi-moni o documenti.
28. a) Prima che l'inchiesta sia conclusa il vescovo o il delegato
ispezioni diligentemente la tomba del servo di Dio, la camera nella
quale abitò o morì e altri eventuali luoghi dove si possano mostrare
segni di culto in suo onore, e faccia una dichiarazione circa
l'osservanza dei decreti di Urbano VIII sulla non esistenza di culto
[5]
b) Di tutto ciò che è stato fatto si rediga una relazione da
allegare agli atti.
29. a) Completati gli atti istruttori, il vescovo o il delegato
ordini che sia redatta una copia conforme, a meno che, considerate le
circostanze sicure, abbia già permesso di prepararla durante la fase
istruttoria.
b) La copia conforme sia trascritta dagli atti originali e venga
fatta in duplice esemplare.
30. a) Fatta la copia conforme, la si confronti con l'originale, e
il notaio firmi ciascuna pagina almeno con le sigle e vi apponga il suo
timbro.
b) L'originale chiuso in busta e contrassegnato dai timbri sia
custodito nell'archivio della curia.
31. a) La copia conforme dell'inchiesta e i documenti allegati
vengano trasmessi per via sicura alla sacra congregazione in duplice
esemplare debitamente chiusi e contrassegnati dai timbri, assieme ad una
copia dei libri del servo di Dio esaminati dai censori teologi e
sottoposti al loro giudizio.
[6]
b) Se è necessaria una traduzione degli atti e dei documenti in una
lingua ammessa presso la sacra congregazione, si producano due copie
della versione dichiarata autentica, e siano inviate a Roma assieme alla
copia conforme.
c) Il vescovo o il delegato mandi inoltre al cardinale prefetto una
dichiarazione sulla credibilità dei testimoni e la legittimità degli
atti.
32. L'inchiesta sui miracoli va istruita separatamente
dall'inchiesta sulle virtù o il martirio e si svolga secondo le norme
che seguono
[7]
33. a) Il vescovo competente a norma del n. 5 b, dopo aver ricevuto
il libello del postulatore assieme ad una breve ma accurata relazione
dell'asserito miracolo e ai documenti ad esso relativi, chieda il
giudizio di uno o due esperti.
b) Se avrà poi deciso di istruire l'inchiesta giuridica, esaminerà
di per-sona o tramite un suo delegato tutti i testimoni, secondo le
norme stabi-lite sopra ai nn. 15a, 16-18 e 21-24.
34. a) Se si tratta di guarigione da una malattia, il vescovo o il
delega-to chieda l'aiuto di un medico, il quale pone le domande ai
testimoni per chiarire meglio le cose secondo la necessità e le
circostanze.
b) Se il guarito è ancora vivente, alcuni esperti lo visitino, per
costatare se la guarigione è duratura.
35. La copia conforme dell'inchiesta assieme ai documenti allegati
sia inviata alla sacra congregazione, secondo quanto stabilito ai nn.
29-31.
36. Sono proibite nelle chiese le celebrazioni di qualunque genere
o i panegirici sui servi di Dio, la cui santità di vita è tuttora
soggetta a legitti-mo esame.
Ma anche fuori della chiesa ci si deve astenere da quegli atti che
potrebbero indurre i fedeli a ritenere a torto che l'inchiesta, fatta
dal vescovo sulla vita e sulle virtù o sul martirio del servo di Dio,
comporti automaticamente la certezza della futura canonizzazione del
servo di Dio stesso.
Giovanni Paolo II, per divina provvidenza papa, nell'udienza
concessa il 7 febbraio 1983 al sottoscritto Cardinale Prefetto della
Congregazione, si è degnato di approvare e ratificare le presenti norme,
ordinandone la pub-blicazione e l'entrata in vigore da oggi stesso. Esse
dovranno debitamente e devotamente essere osservate da tutti i vescovi
che istruiscono le cause di canonizzazione e da quanti altri
direttamente interessati, nonostante qualsiasi disposizione in
contrario, anche degna di speciale menzione.
Roma, dalla Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, 7 febbraio
1983.
Pietro Card. Palazzini
Prefetto
Traian Crisan
Arciv. tit. di Drivasto
Segretario
[1] Cfr.
Costituzione Apostolica Divinus perfectionis Magister, n. 2.1.
[2]
Cfr. ibid., 2.2.
[3]
Cfr. ibid., n. 2.3.
[4]
Cfr. ibid., n. 2.4.
[5]
Cfr. ibid., n. 2.6.
[6] Ibid.
[7] Ibid.,
n. 2, 5.
© Libreria Editrice Vaticana
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